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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno scorso la legge n. 69/2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile”, collegato alla Finanziaria 2009.
Di particolare interesse è l’art. 22 comma 2 che risolve la problematica, inserita nella finanziaria 2007, secondo cui nessun professionista senza laurea operante nel campo informatico poteva erogare servizi di consulenza, formazione, ecc.

2. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall’articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al penultimo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «di contratti d’opera» sono sostituite dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;

b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

L’art. 46 della legge 133/2008 pertanto diventa il seguente:

Art. 46.
Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

1. Il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall’articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e’ causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e’ soppresso.».

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11 commenti a “Consulenze alle P.A.: decade l’obbligo della laurea per informatica e formazione”

  1. Francesca scrive:

    Come si dimostra l’ esperienza maturata nel settore?

  2. Roberto Scano scrive:

    Con titoli e lavori come avviene in altri campi. Sarà il dirigente a prendersi la responsabilità di chi selezionare.

  3. Paolo scrive:

    Per cui il dirigente per non avere grattacapi sceglierà sempre laureati (come giusto che sia).

    In caso di problemi una persona non laureata dovrebbe saper dimostrare formalmente (usando logica e matematica) che i suoi ragionamenti e i suoi progetti sono corretti (giusto per fare un esempio se li dovesse esibire in un tribunale).

    Con un laureato il dirigente dal punto di vista legale è in una botte di ferro.

  4. stefano scrive:

    Seppure con ritardo, dissento, è una interpretazione di parte di una norma con altre finalità.

    la normativa vigente è la seguente:
    - dpr 328/2001 – modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.
    La pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni (tra cui quindi anche i siti web) devono essere redatte e sottoscritte da un professionista in possesso dei requisiti di cui al DPR 328/2001 e iscritto nel relativo albo professionale di competenza.

    -art. 46 della legge 133/2008 come modificato dalla legge 69/2009 art. 22 comma 2
    Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa prescindendo dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che DEBBANO essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi (quindi nei casi previsti dal dpr 328/2001).
    Qualora tali attività non debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi lo stesso articolo di legge consente alle P.A. di stipulare contratti con soggetti che operino semplicemente nel campo dell’attività informatica anche senza che questi siano professionisti iscritti in ordini o albi.

    Le P.A. non possono dunque conferire incarichi per attività attività professionali coperte dalle privative definite dal dpr 328/2001 a soggetti privi dei requisiti di legge.
    Per il professionista si configurerebbe infatti il reato di Abusivo esercizio di una professione (combinato artt. 2229 c.c., dpr 328/2001 e art. 348 c.p.).
    Inoltre il contratto stipulato dalla P.A. per poter essere considerato valido ed efficace deve essere concluso da un professionista iscritto nell’albo della propria categoria di appartenenza secondo quanto previsto dalle relative leggi in materia (art. 46 dpr 328/2001). Dal combinato disposto degli artt. 2229 e 2231 c.c. si ricava, infatti, la nullità del contratto concluso con il prestatore non iscritto, vista la illiceità della causa per violazione della norma imperativa che richiede l’iscrizione all’albo per l’esercizio dell’attività (art.1418) e considerata la immediata inefficacia del contratto, da cui non scaturisce alcun rapporto obbligatorio in base al quale il professionista possa poi agire per ottenere la retribuzione/controprestazione.
    La mancata iscrizione all’albo professionale impedisce pertanto il sorgere di un valido rapporto contrattuale e tuttavia produce una serie di conseguenze in termini di ripetizione dell’indebito oggettivo e di risarcimento dei danni.
    Analoghe considerazioni possono essere fatte nel caso di contratti di fornitura stipulati con imprese che a loro volta stipulano contratti di progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima e collaudo con professionisti non in possesso dei sopradescritti requisiti.

  5. stefano scrive:

    Riporto in post differente il quadro normativo:

    C.C. Art. 1418.
    Cause di nullità del contratto.
    Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
    Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346.
    Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

    C.C. Art. 2229.
    Esercizio delle professioni intellettuali.
    La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
    L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
    Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

    C.C. Art. 2231.
    Mancanza d’iscrizione.
    Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.
    La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto.

    C.P. Art. 348.
    Abusivo esercizio di una professione.
    Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.

    articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
    modificato dall’articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
    18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l’obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonchè dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:
    a) determinazione dell’ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
    b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
    c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a)”.

    dpr 328/2001
    Art. 46. Attivita’ professionali
    1. Le attivita’ professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono cosi’ ripartite tra i settori di cui all’articolo 45, comma 1:
    (..)
    c) per il settore “ingegneria dell’informazione”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.
    2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni gia’ stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attivita’ indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, le attivita’, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
    3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni gia’ stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2
    (..)
    c) per il settore “ingegneria dell’informazione”:
    1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
    2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
    3) le attivita’ che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonche’ di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
    Art. 46 della legge 133/2008 come modificato dalla legge 69/2009 art. 22 comma 2
    Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa
    per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi
    o
    con soggetti che operino nel campo (..) dell’attività informatica (..)
    ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

    Si veda anche il parere AGCM AS335 – IN MERITO ALLO SCHEMA DI D.P.R. RECANTE DISCIPLINA DEI REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 18, DELLA LEGGE 14 GENNAIO 1999, N. 4 Roma, 7 marzo 2006.

  6. Roberto Scano scrive:

    Questa è una vecchia diatriba non considerata valida nemmeno dal dip. funzione pubblica in atto di raccolta di pareri di integrazione delle linee guida per i siti web pubblici edizione 2010.
    Se quindi pure il dip. funzione pubblica non ha ritenuto di inserire tale dicitura è ben chiaro che l’interpretazione data dal dipartimento è chiara: i siti Web non rientrano nel concetto di “trasmissione ed elaborazione delle informazioni” per cui quel dpr non ha voluto dare tutela a qualche “casta” di settore, ma definire chiaramente che per sistemi di trasmissione ed elaborazione di informazioni (apparecchiature di archiviazione e gestione dati, ecc.) è necessario avere un iscritto all’albo (cosa tra l’altro comica visto che è proprio dal 2001 che l’UE ha chiesto agli stati membri di non istituire nuove caste nazionali…

  7. stefano scrive:

    Mi sono letto la diatriba dell’anno scorso, a tratti comica…

    Quindi, mi corregga se ho capito, la sua posizione è che la privativa per gli ingegneri dell’informazione esiste ma non si applica ai siti Web in quanto non rientrano nel concetto di “trasmissione ed elaborazione delle informazioni”.
    Per un sito web statico sono sicuramente d’accordo.

    Se siamo davanti – estremizzo per semplicità – alla progettazione del portale di un quotidiano nazionale, di un web banking, di un sistema informativo medico o comunque ad un progetto informatico anche non web dove la parte di archiviazione, gestione ed elaborazione del dato è centrale si rientra nella privativa.

    In quest’ottica concordo. (non mi esprimo sulle vie di mezzo per semplicità della discussione)
    PS: dal punto di vista personale concordo sulla comicità della cosa

  8. Roberto Scano scrive:

    Se vogliamo giocare con le parole in “trasmissione ed elaborazione delle informazioni” significa anche tutto ciò che riguarda l’ambito televisivo, segnali radio, ecc. e quindi le sembra logico che il legislatore abbia voluto dare questa estensione ad una specifica laurea? Se poi andiamo a vedere l’elenco delle professioni regolamentate, non vi rientrano le attività orientate al Web http://www.politichecomunitari.....olamentate

  9. stefano scrive:

    Volendo fare un raffronto, la professione del muratore non è regolamentata, ma lo è quella dell’ingegnere civile.

    Infatti nel documento che mi ha indicato è citato
    INGEGNERE DELL’INFORMAZIONE
    INGEGNERE DELL’INFORMAZIONE JUNIOR
    professione a cui si accede con una pluralità di lauree (anche “Informatica”, facoltà di scienze..)

    La questione credo che sia definire quali sono le attività professionali dell’ingegnere dell’informazione coperte dalla privativa, vale a dire “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni”.
    Sicuramente “non fa tutto l’ingegnere”, è evidente.
    Ma cos’è che “può fare solo l’ingegnere”?

    Vorrei sapere la sua opinione in merito.

  10. Roberto Scano scrive:

    Non so rispondere in quanto è improponibile che faccia tutto l’ing. così come su due piedi mi viene difficile identificare qualcosa di esclusivo considerando che l’ambito Web è talmente esteso che già stiamo facendo difficoltà, seguendo le indicazioni del CEN per gli ECF, a raggruppare in meno di 20 figure professionali tutte le professionalità della rete (www.skillprofiles.eu).

  11. stefano scrive:

    Quindi posto che la privativa esiste il problema è ora identificare in modo univoco a quali attività e a quali ambiti corrisponde.
    Sicuramente gli ingegneri non hanno privativa su tutto ma qualcosa potranno ben fare!

    Per le attività mi sembra sia chiaro e univoco. La loro attività è la “pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, la stima, collaudo e gestione” e tutto ciò che non rientra nell’elenco non rientra nella privativa.

    Rimane da definire cosa siano “impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni” su cui solo loro possono svolgere le succitate attività.

    Ragionando per esempi, rientrano sicuramente nella privativa: un portale di un quotidiano nazionale, il portale di comune capoluogo, un web banking, un sistema informativo medico o comunque un progetto informatico anche non web dove la parte di archiviazione, gestione ed elaborazione del dato è centrale.
    Non rientra nella privativa il sitarello web composto da 4 pagine statiche senza DB.

    In mezzo c’è la discussione, ma sugli estremi mi sembra sia difficile affermare il contrario.

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